Articolo 1
E’ costituita un’associazione di promozione sociale avente le caratteristiche di Ente del Terzo Settore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sotto la denominazione “Tutto Possibile Associazione di Promozione Sociale”, in breve “Tutto Possibile – APS”.
Articolo 2 – Oggetto e scopo sociale
La “Tutto Possibile Associazione di Promozione Sociale” esercita, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, ed avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, in via principale, una o più attività di interesse generale di cui al punto 1 dell’art. 5 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
La “Tutto Possibile Associazione di Promozione Sociale”, in particolare, si propone di svolgere le seguenti attività:
a) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
b) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
c) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
d) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
e) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell’articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni;
f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
g) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
h) agricoltura sociale, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni;
i) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
l) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
m) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.
Tali attività potranno essere svolte in collaborazione con altre agenzie, aziende e studi professionali. A tale scopo l’Associazione si impegna a promuovere la diffusione delle proprie attività mediante: la distribuzione di materiali illustrativi; la comunicazione attraverso i mass-media, la partecipazione e la promozione di conferenze incontri, eventi e spettacoli finalizzati alla raccolta fondi; la ricerca di sponsorizzazioni da aziende, enti pubblici, privati agenzie internazionali.
La “Tutto Possibile Associazione di Promozione Sociale” non potrà svolgere altre attività che non siano quelle sopra menzionate ad eccezione di tutte le attività secondarie e strumentali a quelle di interesse generale nel rispetto dei criteri e dei limiti delle “attività diverse” individuati dal decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 107 del 19 maggio 2021, così come previsto dall’art.6 del D.lgs 117/2017. Spetta all’organo amministrativo individuare, tra quelle consentite, tali attività diverse che l’ente potrà in concreto esercitare.
Articolo 3 – Sede
La “Tutto Possibile Associazione di Promozione Sociale” ha sede in Grosseto, Via Aurelia Nord, 60 (interno 7).
Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune deliberato dall’Assemblea dei soci non necessita di modifica statutaria. L’Associazione è tenuta a comunicare tempestivamente qualsiasi trasferimento di sede agli Enti gestori di pubblici Albi o Registri nei quali è iscritta nonché all’Agenzia delle Entrate.
Articolo 4 – Durata
L’Associazione ha durata fino al 31 dicembre 2060.
Articolo 5 – Associati
Sono associati di diritto i fondatori che risultano dall’atto costitutivo.
Possono essere ammessi come associati coloro che, siano essi enti o associazioni di qualsiasi nazionalità, ovvero persone fisiche di cittadinanza italiana o straniera, avendo preso visione dello statuto, concordino con i suoi scopi ed intendano prestare volontariamente la propria opera per sostenerne l’attività; possono essere ammessi come associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero delle associazioni di promozione sociale associate. L’ammissione degli associati avviene su domanda scritta degli interessati ed è sottoposta all’accettazione del Consiglio di Amministrazione che decide sulla base di criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte, con la precisazione che in relazione all’ammissione stessa non vi è limitazione alcuna con riferimento alle condizioni economiche, né discriminazioni di qualsiasi natura. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati, il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati; chi ha proposto la domanda può entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto chiedere che sull’istanza si pronunci, l’assemblea che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della successiva convocazione.
Gli associati non possono essere meno di 7 (sette) persone fisiche o di 3 (tre) associazioni di promozione sociale. Qualora il numero degli associati divenga inferiore al suddetto limite, tale numero deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale, l’associazione di promozione sociale è cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, salvo che richieda l’iscrizione in un’altra sezione del medesimo.
Gli associati sono tenuti al pagamento della quota di associazione che verrà annualmente stabilita dal Consiglio di Amministrazione. La quota associativa è non è in nessun caso rimborsabile, trasmissibile o rivalutabile.
I soci avranno diritto di frequentare i locali sociali e di utilizzare le eventuali strutture senza modificarne la naturale destinazione.
Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri:
- diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
- diritto di collaborare al perseguimento delle finalità associative sia in termini di programmazione che di fattiva realizzazione, nel rispetto delle proprie inclinazioni personali e della propria disponibilità di tempo;
- diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti e a godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, secondo il principio di libera eleggibilità;
- diritto di prendere visione degli atti deliberativi degli organi associativi e della documentazione amministrativa relativa alla gestione dell’Associazione presentando richiesta anche verbale a uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione o a chi si occupa della segreteria dell’associazione, previa sottoscrizione dell’impegno alla riservatezza in relazione ad eventuali dati personali trattati;
- dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- dovere di astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell’Associazione e di mantenere una condotta civile nella partecipazione alle attività e nella frequentazione della sede;
- dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione attraverso il versamento del contributo annuale e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.
Gli associati che non avranno presentato per iscritto le loro dimissioni entro il 31 dicembre di ogni anno saranno considerati associati anche per l’anno successivo ed obbligati al versamento della quota annuale di associazione.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, e per morosità o indegnità; la morosità e la indegnità verranno sancite dall’Assemblea dei soci con delibera di esclusione.
Articolo 6 – Patrimonio
Qualora l’associazione intenda dotarsi di personalità giuridica, dovrà dotarsi di un Fondo di Dotazione di valore non inferiore ad Euro 15.000,00 (quindicimila virgola zero zero), che costituisce il patrimonio minimo dell’associazione strumentale al conseguimento ed al mantenimento della personalità giuridica.
Il Fondo di Dotazione è rappresentato da denaro ovvero da beni diversi, purché suscettibili di valutazione economica, il cui valore deve risultare da una perizia giurata redatta da un revisore legale o società di revisione regolarmente iscritti nel registro dei revisori legali.
Il valore del Fondo di Dotazione deve essere mantenuto nella sua consistenza.
Qualora risulti che sia diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, il Consiglio Direttivo o, in caso di sua inerzia, l’Organo di Controllo devono senza indugio convocare l’Assemblea per deliberare la sua ricostituzione ovvero la continuazione dell’attività nella forma di associazione senza personalità giuridica.
Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà della ETS;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
c) da eventuali erogazioni, contribuzioni anche pubbliche, donazioni e lasciti.
Le entrate dell’ETS sono costituite:
a) dalle quote associative;
b) da liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende, persone fisiche, agenzie internazionali, associazioni e fondazioni, governi locali;
c) contributi delle controparti locali nei singoli progetti comprendenti finanziamenti, fornitura di mano d’opera qualificata e non, terreni, strutture varie, impianti;
d) dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o partecipazioni ad esse;
e) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attività sociale, sempre prodotta nel chiaro perseguimento del fine istituzionale, quali ad esempio fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore ai sensi dell’art.7 del d.lgs 117/2017.
Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45, comma 1, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale. Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Articolo 7 – Bilancio ed utili – Bilancio Sociale
L’esercizio si chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dall’organo amministrativo per essere sottoposto all’assemblea il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l’indicazione, dei proventi e degli oneri, dell’ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l’andamento economico e gestionale dell’ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.
Il bilancio, se ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate sono inferiori a 220.000,00 euro, può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
Il bilancio deve essere redatto in conformità alla modulistica definita con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentito il consiglio nazionale del terzo settore. (oggi DM 5 marzo 2020).
L’organo di amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all’articolo 6 del D.lgs 117/2020 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.
Gli enti del Terzo settore non iscritti nel registro delle imprese devono depositare il bilancio presso il registro unico nazionale del Terzo settore.
Se l’Ente ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori ad 1 milione di euro deve depositare presso il registro unico nazionale del Terzo settore, e pubblicare nel proprio sito internet, il bilancio sociale redatto secondo linee guida adottate con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentiti la Cabina di regia di cui all’articolo 97 e il Consiglio nazionale del Terzo settore (oggi DM 4 luglio 2019) e tenendo conto, tra gli altri elementi, della natura dell’attività esercitata e delle dimensioni dell’ente, anche ai fini della valutazione dell’impatto sociale delle attività svolte.
Se l’Ente ha ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate superiori a centomila euro annui deve in ogni caso pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet, o nel sito internet della rete associativa cui aderisce, gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti nonché agli associati.
Il Bilancio attesta altresì il rispetto del parametro sulle differenze retributive dei lavoratori previsto dall’art.16 del D.lgs 117/2017.
E’ vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. Si considerano distribuzione indiretta di utili tutte le fattispecie indicate al terzo comma dell’art.8 del D.lgs 117/2017.
Articolo 8 – Amministrazione
L’associazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero dispari di membri, non inferiore a tre e non superiore a nove, eletti dall’Assemblea dei soci per la durata di tre anni.
La maggioranza degli amministratori è scelta tra le persone fisiche associate ovvero tra quelle indicate da soggetti non fisici associati.
In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Il Consiglio nomina tra i propri membri un Presidente, un Vice Presidente e un segretario, ove a tali nomine non abbia provveduto l’assemblea dei soci.
Gli amministratori, entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiederne l’iscrizione nel Registro unico nazionale del terzo settore, indicando per ciascuno di essi il nome, il cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell’ente, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.
Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all’anno per deliberare in ordine al bilancio ed all’ammontare della quota annuale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, sull’ apposito libro, il relativo verbale, che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.
Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell’Associazione, senza limitazioni.
Esso procede pure alla compilazione dei bilanci ed alla loro presentazione all’Assemblea.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione rappresenta legalmente l’Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio e cura l’esecuzione delle delibere dell’Assemblea dei soci.
E’ possibile tenere le riunioni del Consiglio di Amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati; in tal caso si applicano le regole previste dal presente statuto per le assemblee degli associati con intervenuti dislocati in più luoghi.
Articolo 9 – Assemblea
L’Assemblea, regolarmente costituita, è sovrana, rappresenta la universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente Statuto, obbligano tutti i gli associati, ancorché non intervenuti o dissenzienti.
I soci sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all’anno, mediante comunicazione scritta, inviata a mezzo posta o fax o anche per via telematica diretta a ciascun socio, contenente l’ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l’adunanza.
L’assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 (un decimo) dei soci.
L’Assemblea può essere convocata anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’assemblea:
a) nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull’esclusione degli associati;
f) delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
g) approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
h) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
i) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.
L’Assemblea delibera anche sugli indirizzi e direttive generali dell’Associazione.
Hanno diritto di intervenire all’Assemblea e di votare tutti i soci in regola nel pagamento della quota annuale di Associazione.
Ogni associato iscritto da almeno tre mesi a libro degli associati ha diritto ad un voto.
I soci possono farsi rappresentare da altri soci con delega scritta, ogni socio non può rappresentare più di altri tre, cinque ove l’associazione abbia almeno cinquecento associati.
E’ possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonchè di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante;
dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio ovvero, in caso di sua assenza, da un socio nominato dall’Assemblea.
Il Presidente dell’Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene opportuno due scrutatori.
Spetta al Presidente dell’Assemblea di constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all’Assemblea.
Le assemblee sono validamente costituite e deliberano con le maggioranze previste dall’art. 21 del Codice Civile.
Delle riunioni di assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario ed, eventualmente, dagli scrutatori.
Copia delle deliberazioni dell’assemblea, dei bilanci o rendiconti, resterà affissa presso la sede sociale per i trenta giorni successivi alla loro adozione o approvazione e riportata nel relativo libro delle decisioni.
Articolo 10 – Libri sociali
L’ente deve dotarsi di e mantenere aggiornati:
a) libro degli associati o aderenti;
b) libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e di eventuali altri organi sociali.
I libri di cui alle lettere a) e b) sono tenuti a cura dell’organo di amministrazione.
I libri di cui alla lettera c) sono tenuti a cura dell’organo cui si riferiscono.
Gli associati o gli aderenti hanno diritto di esaminare i libri sociali, richiedendo l’esibizione o anche la copia di essi all’organo a cura del quale il libro è tenuto con preavviso di almeno 15 giorni.
Articolo 11 – Lavoro nell’Ente
L’associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell’art. 17 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale ed al perseguimento delle finalità di cui al precedente articolo 2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati non può essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari, o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati.
I lavoratori hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi. In ogni caso, la differenza retributiva tra lavoratori dipendenti non può essere superiore al rapporto uno a otto, da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda.
L’ente può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed in tal caso si applica la disciplina di cui agli artt.17 e ss. del d.lgs. 117/2017.
Articolo 12 – Organo di controllo
A) Funzioni
Nei casi previsti dalla Legge, ovvero qualora sia ritenuto opportuno, l’assemblea nomina un Organo di Controllo monocratico o collegiale secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.
La nomina di un organo di controllo, anche monocratico, è obbligatoria quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 110.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 220.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 5 unità.
La nomina è inoltre obbligatoria in presenza di patrimoni separati.
L’obbligo cessa se per due esercizi consecutivi i predetti limiti non vengono superati.
L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della Legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell’Associazione e sul suo concreto funzionamento. Può inoltre esercitare la revisione legale dei conti, in tal caso l’organo di controllo deve essere composto interamente da revisori legali dei conti.
L’organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del D.lgs 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall’organo di controllo.
I componenti l’Organo di Controllo hanno diritto a partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo e a quelle dell’assemblea che approva il bilancio.
B) Composizione
Se collegiale, l’Organo di Controllo è composto di tre membri scelti fra persone non associate, almeno una delle quali deve essere iscritta nel registro dei revisori legali.
I componenti l’Organo di Controllo durano in carica 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.
La scadenza dell’Organo di Controllo non può coincidere con quella del Consiglio Direttivo; a tal fine, è possibile che la nomina possa avere, una tantum, durata ultra o infra triennale.
Ai componenti l’Organo di Controllo si applicano le disposizioni dell’art. 2399 cod. civ.
La funzione di componente l’Organo di Controllo è incompatibile con quella di componente il Consiglio Direttivo.
Articolo 13 – Revisione legale dei conti
Deve essere nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro quando siano superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
a) totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 1.100.000,00 euro;
b) ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro;
c) dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità.
L’obbligo cessa se, per due esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.
La nomina è altresì obbligatoria quando siano stati costituiti patrimoni destinati.
La revisione legale dei conti può essere affidata all’Organo di Controllo; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere scelti fra revisori legali iscritti nell’apposito registro.
Articolo 14 – Scioglimento
Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati, la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione dell’eventuale patrimonio.
Il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’articolo 45 del D.lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.
Il parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l’ente interessato è tenuto a inoltrare al predetto Ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.
Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.
Articolo 15 – Rinvio
Per tutto quanto non contemplato nel presente Statuto si fa rinvio alle disposizioni di legge in materia di Enti del Terzo settore e quelle del Capo II e III del Titolo II del Libro I del Codice Civile.